Trattamento fiscale delle agroenergie da impianti fotovoltaici con moduli a terra
Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono stati completati dopo il 31.12.2025 sono esclusi dal regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa per la produzione e cessione di energia oltre la soglia di “agrarietà” di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, ossia oltre i 260.000 kWh anno (così gli artt. 1 co. 423-bis della L. 266/2005 e 5 co. 2-quater del DL 63/2024). Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, l’art. 1 co. 16 della L. 199/2025 precisa che dà prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) di Terna.
L’Autore rileva che:
– in caso di revamping (consistente nella mera sostituzione dei moduli fotovoltaici senza incremento della potenza complessiva), non essendo necessaria alcune modifica nel portale GAUDI, l’intervento non incide sul regime impositivo applicabile anche se completato dopo il 31.12.2025;
– al contrario, se l’intervento comporta per l’impianto un aumento della potenza installata (c.d. repowering), la potenza incrementata viene registrata come una seconda sezione dell’impianto all’interno del sistema GAUDI; pertanto, poiché l’entrata in esercizio della seconda sezione dell’impianto è autonoma rispetto a quella originaria, secondo l’Autore, se l’intervento di repowering viene completato dopo il 31.12.2025, allora per la produzione complessiva di energia fotovoltaica eccedente la soglia dei 260.000 kWh anno il reddito d’impresa conseguito dovrebbe essere determinato analiticamente, risultando invece da escludere la tassazione forfetaria di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005.
