ISEE – Esclusione dei titoli di Stato – Modifiche al DPCM 159/2013 – Criticità

L’art. 5 co. 4-bis del DPCM 159/2013 – inserito dal DPCM 13/2025 che ha previsto diverse modifiche al regolamento ISEE, tra cui quella introdotta dall’art. 1 co. 183 e 184 della L. 213/2023 – dispone l’esclusione dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell’ISEE, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei:
– titoli di Stato di cui all’art. 3 del DPR 398/2003 (vale a dire i Buoni Ordinari del Tesoro – BOT, i Buoni del Tesoro Poliennali – BTP (tutte le categorie) e i Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu);
– buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
– libretti di risparmio postale.
Sulla misura non mancano gli aspetti critici, su cui l’INPS ha fornito una serie di FAQ (cfr. FAQ 3.9.2025). Tra le varie, è stato chiarito che:
– due soggetti appartenenti a due nuclei familiari distinti, in possesso di un singolo titolo di Stato da 80.000 euro, cointestato al 50%, possono escludere la propria quota parte (40.000 euro) nella propria DSU;
– un nucleo familiare con soli titoli di Stato inferiore a 50.000 euro non deve inserire alcun valore nella DSU e si potrà barrare la casella “Nel secondo anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario”.

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