Salario giusto – Trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – Novità del DL 62/2026
Il salario giusto, introdotto dall’art. 7 del DL 62/2026, si pone necessariamente in rapporto con l’art. 36 Cost.
In tal senso, va considerato quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, nell’attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice, ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. La Suprema Corte ha anche aggiunto che:
– il giudice può discostarsi dalla contrattazione leader quando la stessa entri in contrasto con i criteri di proporzionalità e sufficienza dettati dall’art. 36 Cost.;
– nel nostro ordinamento non esiste un principio assoluto di parità di trattamento retributivo tra i lavoratori del settore privato.
Le nuove disposizioni forniscono copertura normativa e cogenza all’obbligo dei datori di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo complessivo previsto dal CCNL leader. L’art. 36 Cost. rimane comunque l’ultimo presidio per i lavoratori, lasciando impregiudicata l’azione legale nell’ipotesi in cui il salario sia inferiore ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
