Permessi ex L. 104/92 – Fruizione per ragioni diverse dall’assistenza – Abuso del diritto (Cass. 7.5.2026 n. 13155)

La Cass. 7.5.2026 n. 13155 ribadisce l’orientamento per cui in caso di fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 co. 3 della L. 104/92 per assistere il familiare disabile, l’assenza da lavoro da parte del lavoratore deve porsi in relazione diretta con la predetta esigenza. Se non sussiste alcun nesso causale tra l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso e l’assistenza al disabile si realizza un abuso del diritto.
Nella pronuncia si ricorda che l’assistenza al disabile non deve essere necessariamente prestata in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, né va intesa come presenza costante accanto al disabile, potendo essere prestata con modalità e forme diverse, quindi anche attraverso lo svolgimento, nell’interesse del familiare assistito, di incombenze amministrative.
Nel caso di specie, però, risultava accertato un abuso del diritto, in quanto il lavoratore aveva dedicato alla persona da assistere solo una minima parte del tempo di permesso richiesto, destinando la quasi totalità del tempo a fini personali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *