Transfer pricing – Trattamento IVA degli aggiustamenti di prezzo (Corte di Giustizia UE 13.5.2026 causa C-603/24)
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 13.5.2026, causa C-603/24, ha escluso l’assoggettamento ad IVA per le rettifiche relative ai prezzi di trasferimento (transfer pricing adjustments) quando tali rettifiche sono state:
– debitamente stabilite in un accordo infragruppo volto a consentire alla società acquirente di ottenere un margine di profitto determinato ex ante;
– attuate mediante l’emissione di una nota di variazione;
– calcolate in funzione dei costi sostenuti dalla società acquirente.
Al ricorrere di tali condizioni, l’adeguamento dei prezzi di trasferimento non rappresenta il corrispettivo di una “prestazione di servizi”, effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112/Ce.
A diverse conclusioni, si dovrebbe giungere se tra le società del gruppo sussiste un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura da parte della società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da parte di quest’ultima di un corrispettivo per questi servizi sotto forma di un adeguamento del prezzo, così che si venga a creare un “nesso diretto” tra le dure controprestazioni.
