Condizioni – Autorizzazione – Intervento della Corte Europea dei diritti dell’uomo 6.2.2025 n. 36617/18 – Conseguenze – Indicazioni della GdF

Stando alle nuove istruzioni della Guardia di Finanza, gli accessi e le verifiche in loco dovranno svolgersi con un’intensità graduata all’intervento da porre in essere e sulla base di dati e notizie già in loro possesso, ovvero l’accesso alla sede commerciale o professionale del contribuente avverrà solo in presenza di circostanze che rendono necessaria tale modalità invasiva di intervento.
Tali istruzioni sono la conseguenza della sentenza della Corte Edu del 6.2.2025 (c.d. “Italgomme”) e della modifica all’art. 12 della L. 212/2000 ad opera del DL 84/2025 che ha stabilito per atti di autorizzazione e nei processi verbali l’obbligo di motivazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.
Sicché, le nuove regole indicano, nel caso in cui occorra procedere con l’accesso e la verifica, una sequela di attività di controllo e riscontro specifiche tra i dati contabili ed extra contabili reperiti rispetto alla situazione fattuale riscontrata in loco.
Al di fuori di necessità specifiche che giustificano l’accesso, riferisce l’autore che la circolare suggerisce di perseguire le finalità ispettive “facendo ricorso agli altri poteri

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