Con la risposta a interpello 25.2.2026 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato erogate da un’Università a ricercatori stranieri in regime di scambio, al fine di sopperire alle spese di viaggio e soggiorno (c.d. borse “visiting research”), non rientrano in alcuna delle ipotesi di esenzione da tassazione attualmente previste e sono quindi imponibili ai fini IRPEF, quali redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR.
L’Università erogante, in qualità di sostituto d’imposta, sarà quindi tenuta:
– a riconoscere sulle predette somme la detrazione d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR;
– ad applicare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 24 del DPR 600/73.
