Con l’art. 8 del DLgs. 186/2025 è stata estesa la non imponibilità reddituale delle sopravvenienze attive da esdebitamento agli istituti del Codice della crisi, mediante interpretazione autentica dell’art. 88 co. 4-ter del TUIR.
L’intervento in materia di imposte sui redditi non è stato accompagnato da una revisione dell’ambito di applicazione delle note di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 3-bis lett. a) del DPR 633/72, che, nella nuova formulazione, non contempla le procedure ex DLgs. 14/2019, né quelle per il sovraindebitamento (ante e post CCII). L’emissione della nota di variazione è consentita nei casi di cui al comma 10-bis dell’art. 26 (procedure maggiori).
Restano esclusi gli istituti – contemplati nel nuovo art. 8 del DLgs. 186/2025 – come il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore e il concordato semplificato.
Si segnalano, inoltre, il PRO e gli accordi di ristrutturazione diversi da quelli “ordinari” (art. 57 del CCII).
È, invece, riconosciuta l’emissione della nota di variazione IVA, ai sensi dell’art. 26 co. 3-bis del DPR 633/72, con la composizione negoziata della crisi.
Permane la necessità, quindi, di dare attuazione della delega fiscale, ex art. 9 co. 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023, che prevede l’estensione a tutti gli istituti, liquidatori e di risanamento, contemplati dal CCII, delle disposizioni di cui all’art. 26 commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis del DPR 633/72.

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