Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)
L’art. 1 co. 145 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando la nota 2-bis dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 e la nota 3 dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, di cui all’Allegato 3 al DLgs. 123/2025, ha introdotto un’esenzione dall’imposta di bollo sulle seguenti categorie di contratti di credito:
– contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;
– contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
– contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.
L’agevolazione in discorso è destinata a trovare applicazione nei confronti dei contratti stipulati a far data dal 20.11.2026.
I contratti di credito stipulati sino al 19.11.2026 continueranno, quindi, a scontare l’imposta di bollo nella misura di 16 euro, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie.
